E-MINDFUL glossary #3: Rifugiato, Persecuzione, Principio di non-respingimento (non-refoulement)...
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Man mano che il progetto si sviluppa, in ogni numero pubblicheremo alcuni termini in modo che questo glossario possa aiutare a orientarvi con le attività e i risultati del progetto. Il glossario non seguirà un ordine alfabetico ma piuttosto un ordine concettuale, raggruppando i termini intorno agli argomenti chiave in discussione. In questo numero, esploreremo le definizioni di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati[1]
Rifugiato
Secondo la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, un rifugiato è definito come "qualsiasi persona che, a seguito di eventi accaduti prima del 1° gennaio 1951 e per il fondato timore di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese".
Nel 1967, un protocollo aggiuntivo ha dato alla Convenzione del 1951 una copertura universale, eliminando i limiti geografici e temporali, dato che la Convenzione era originariamente applicabile solo agli europei in fuga dagli eventi accaduti durante la seconda guerra mondiale. Con 149 Stati firmatari della Convenzione o del Protocollo o di entrambi, gli impegni internazionali relativi al riconoscimento dei rifugiati godono di un ampio sostegno politico. Per trasporre adeguatamente gli impegni nelle leggi nazionali, gli Stati firmatari sono incoraggiati a cooperare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), che è il "custode" della Convenzione del 1951 e del suo Protocollo del 1967.
Le persone che ricevono l'autorizzazione a rimanere nel paese ospitante come rifugiati godono di pieni diritti sociali, economici e culturali, e sono autorizzate a impegnarsi in un lavoro salariato o free-lance, a iscriversi a scuole e altri percorsi educativi, come le formazioni professionali, ad accedere ai servizi sociali e sanitari, incluso l'alloggio.
Persecuzione
La persecuzione è considerata come una "minaccia alla vita o alla libertà a causa della razza, della religione, della nazionalità, delle opinioni politiche o dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale". La persecuzione comprende violazioni di diritti umani o altri danni gravi spesso, ma non sempre, perpetrati in modo sistematico o ripetitivo. La discriminazione non sempre equivale alla persecuzione, anche se nel caso di misure discriminatorie cumulative che causano un danno grave o che interessano un diritto fondamentale della persona possono in effetti essere considerate come atti persecutori.
Principio di non-respingimento (non-refoulement)
Il principio di non respingimento (non-refoulement) menzionato all'art. 33 della Convenzione sui rifugiati del 1951 stabilisce che: "Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà ("refouler") in alcun modo un rifugiato alle frontiere di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica". Secondo questo principio, gli Stati non possono respingere i migranti che oltrepassano le loro frontiere in violazione delle norme e disposizioni nazionali. La ragione di questa limitazione della prerogativa dello Stato di rifiutare l'ingresso a coloro che non possiedono i requisiti per entrare stabiliti dalle leggi nazionali, risiede nel fatto che gli individui devono avere l'opportunità di provare le ragioni per cui sono stati costretti ad abbandonare il paese di origine non possono farvi ritorno.
Asilo
Secondo l'art. 14 della Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948 che afferma che: "Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi l'asilo dalle persecuzioni", gli Stati dovrebbero offrire asilo definito come "Una forma di protezione data da uno Stato sul suo territorio, concessa a una persona che non è in grado di cercare protezione nel suo paese di nazionalità e/o residenza per timore di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica"
Richiedente asilo
Un richiedente asilo è definito come "Una persona che cerca sicurezza da persecuzioni o danni gravi in un paese diverso dal proprio e attende una decisione sulla richiesta dello status di rifugiato in base agli strumenti internazionali e nazionali pertinenti". Non tutti i richiedenti asilo saranno alla fine riconosciuti come rifugiati, ma ogni rifugiato è inizialmente un richiedente asilo.
In alcuni paesi, in attesa della valutazione della richiesta di asilo dalle autorità competenti, ai richiedenti asilo viene concesso un permesso temporaneo di soggiorno e di lavoro che permette loro di essere assunti con regolare contratto di lavoro, di apprendistato e formazione professionale. Se il richiedente asilo non ottiene lo status di rifugiato, viene generalmente considerato un migrante irregolare.
Dislocamento/sfollamento/spostamento forzato
Secondo il diritto umanitario, lo spostamento o dislocamento forzato è definito come "Lo spostamento individuale o collettivo di civili all'interno di un territorio occupato". In un senso più generale, il dislocamento forzato è "Lo spostamento involontario, individuale o collettivo, di persone dal loro paese o comunità, in particolare per motivi di conflitto armato, disordini civili, o catastrofi naturali o causate dall'uomo".
Forme di protezione umanitaria, discrezionale o sussidiaria
Quando il dislocamento forzato avviene attraverso i confini internazionali, gli Stati spesso prevedono misure di protezione sotto forma di autorizzazioni temporanee a risiedere e lavorare nel paese ospitante basate su motivi umanitari, solitamente denominate forme di protezione discrezionali, umanitarie o sussidiarie. Queste forme di protezione sono di solito limitate nel tempo e forniscono meno diritti rispetto allo status di rifugiato - basato su motivi "umanitari" o "compassionevoli". Le ragioni per concedere protezione di questo tipo includono gravi rischi per la vita e la salute dovuti a conflitti attivi, o rischi derivanti da estrema povertà in caso di ritorno, o disastri naturali o causati dall'uomo nel paese d'origine.
[1] Definitions are taken from the Glossary of Migration edited by the International Organization for Migration (IOM), the UN Migration Agency https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf